Sez. 1, Sentenza n. 2117 del 02/04/1996 Cc. (dep. 24/04/1996) Rv. 204416 - 01
Pena - Estinzione (cause di) | Liberazione condizionale - Sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 17 maggio 1989 - Revoca della liberazione condizionale - Determinazione della residua pena da espiare - Competenza - Appartiene al Tribunale di sorveglianza.
Pena - Estinzione (cause di)
A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 1989 n. 282 con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 177 cod. pen., nel caso di revoca della liberazione condizionale, compete al Tribunale di sorveglianza determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale, nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 177 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)