Sez. 1, Sentenza n. 32649 del 16/06/2009 Cc. (dep. 11/08/2009) Rv. 244845 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Subordinazione alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività - Natura sanzionatoria - Conseguenze - Revoca della sospensione condizionale per parziale inadempimento della prestazione - Determinazione della pena residua - Necessità - Criteri.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, pur non rivestendo natura di sanzione penale, ha contenuto afflittivo e, pertanto, nel caso di revoca del beneficio per il parziale inadempimento della prestazione, occorre tener conto nella determinazione della pena da scontare delle prestazioni adempiute e delle restrizioni subite dal condannato, con un giudizio analogo a quello svolto per l'affidamento in prova al servizio sociale o la liberazione condizionale.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 11/06/2004 num. 145 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 177 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)