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Sez. 1, Sentenza n. 23273 del 31/10/2014 (Rv. 633213 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali - Cessione effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Forma - Atto pubblico o scrittura privata, autenticata da notaio, come previsto dall'art. 69, terzo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 - Esclusione - Ragioni - Riferimento della norma alla sola Amministrazione statale - Sua applicazione analogica - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633213-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

Alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, - che, all'art. 115, prevede espressamente la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notifica alle P.A. debitrici ai fini dell'efficacia ed opponibilità alle stesse - non si applica l'art. 69, terzo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, che pure richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla P.A. della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda la sola Amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali, e non può essere applicata in via analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti (artt. 1260 e segg. cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., DPR 21/12/1999 num. 554 art. 115, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)