Sez. 3, Sentenza n. 2760 del 12/02/2015 (Rv. 634391 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Crediti da corrispettivo da appalto vantati nei confronti degli enti locali - Cessione effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999 - Forma dell'atto come prevista dall'art. 69, terzo comma, del r.d. n. 2440 del 1923 - Esclusione - Fondamento - I.A.C.P. - Ente pubblico locale e non statale - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO
In materia di cessione dei crediti da corrispettivo da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, non trova applicazione l'art. 69, terzo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla P.A. della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda la sola Amministrazione statale ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché essa non si applica neppure nei confronti dello I.A.C.P., essendo quest'ultimo ente pubblico non economico di natura, non già statale, bensì locale, e ciò non solo per l'ambito strettamente provinciale della sua competenza, ma anche per il carattere strumentale all'ente territoriale dell'attività da esso prestata, oltre che per il suo assoggettamento a controllo regionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 com. 3 CORTE COST., DPR 21/12/1999 num. 554 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)