diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 31421 del 06/04/2004 Ud. (dep. 16/07/2004) Rv. 229260 - 01

PENA - IN GENERE | Detentiva - Sostituzione - Applicazione della norma in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229260-01

PENA - IN GENERE

In tema di applicazione delle sanzioni sostitutive da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 5 comma terzo legge n. 134 del 2003, la previsione ha natura di norma transitoria e deve ritenersi circoscritta all'ipotesi di procedimento pendente in cassazione (o per il quale ancora non è decorso il termine per proporre ricorso) al momento in cui è entrata in vigore la norma: ne consegue che, assenti tali presupposti, l'applicazione della disposizione non può essere chiesta per la prima volta davanti al Giudice di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/2003 num. 134 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)