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Sez. 6, Sentenza n. 47308 del 24/10/2003 Ud. (dep. 10/12/2003) Rv. 227698 - 01

PENA - IN GENERE | Sostituzione della pena detentiva - Novella introdotta con la legge n. 134 del 2003 - Norma transitoria - Applicabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227698-01

PENA - IN GENERE

In tema di sostituzione della pena detentiva, la norma transitoria contenuta nell'art. 5, comma 3, della legge 12 giugno 2003 n. 134, secondo cui i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge la Corte di cassazione "può applicare le sanzioni sostitutive", non distingue ai fini della sua operatività quelli che avevano ad oggetto pene sin dall'origine sostituibili ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, da quelli per i quali le pene sono divenute sostituibili in virtù della citata legge. Ne consegue che alla Corte di cassazione è stato attribuito un potere atipico in via transitoria, esercitabile senza ulteriori limiti, in tutti i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, sempre che la censura sia stata ritualmente proposta.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/2003 num. 134 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)