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Sez. 1 - , Ordinanza n. 36996 del 16/12/2022 (Rv. 666252 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Regolamento Dublino III - Provvedimento di trasferimento adottato da uno Stato membro - Mancato ricorso alla clausola discrezionale - Sindacato del giudice ordinario - Limiti.
Stato
decisa il 2022-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666252-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, il ricorso alla "clausola discrezionale" prevista dall'art. 17, par. 1, del Regolamento UE n. 604/2013, di natura facoltativa, è attribuito all'amministrazione in ragione della natura delle considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico che ne determinano l'esercizio, e non può essere direttamente compiuto dal giudice ordinario; il rifiuto dell'amministrazione di farne uso, tuttavia, può essere contestato in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento, onde verificare se l'esercizio della discrezionalità amministrativa sia eventualmente avvenuto in violazione dei diritti soggettivi riconosciuti al richiedente asilo dal citato Regolamento e, più in generale, dall'impianto normativo eurounitario.

Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 16, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)