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Sez. U, Sentenza n. 935 del 15/01/2025 (Rv. 673420-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Regolamento (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Interpretazione dei principi affermati dalla CGUE nella sentenza del 30/11/2023 - Valutazione del rischio di violazione del principio di non refoulement da parte del giudice di altro Stato membro - Limiti.
Stato
decisa il 2025-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673420-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, ex art. 27 del Regolamento UE n. 604 del 2013, nonché ex art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008 ed ex art. 3, lett. e-bis), del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento (o in conseguenza di questo) verso tale Stato membro sulla base di divergenze relative all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)