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Sez. 1, Sentenza n. 919 del 16/02/1989 (Rv. 461912 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ESPROPRIAZIONE IN TEMA DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE.*
Stato
decisa il 1989-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461912-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ESPROPRIAZIONE IN TEMA DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE.*

L'individuazione del giudice competente, sull'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, va compiuta con riferimento alla normativa in base alla quale l'amministrazione ha disposto l'espropriazione e fissato l'indennità stessa, e, pertanto, ove tale normativa sia quella della legge 18 aprile 1962 n. 167 sulla edilizia economica e popolare, deve essere affermata la Competenza del tribunale, non essendo invocabile l'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, che devolve alla Corte d'appello in unico grado le sole controversie inerenti ad indennità determinata ai sensi dell'art. 16 della legge medesima. (V 3719/84, mass n 435705).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)