Sez. 1, Sentenza n. 3719 del 26/06/1984 (Rv. 435705 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - CONTENUTA - LIMITI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - CONTENUTA - LIMITI.*
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione alla stima dell'indennità va compiuta con riferimento alla normativa in base alla quale l'amministrazione ha disposto l'espropriazione e stabilito l'indennità stessa con scelta (tra i diversi procedimenti espropriativi) non sindacabile dal giudice ordinario, il quale soltanto può e deve accertare l'applicabilità o meno nel caso concreto dei criteri seguiti dall'amministrazione per la Determinazione dell'indennità. Pertanto, la Corte d'appello ha Competenza, come giudice unico, in ordine a tale opposizione, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, solo se l'indennità è stata fissata a norma dell'art. 16 di detta legge, e non pure se questa è stata liquidata con procedura di legge diversa (nella specie: legge 25 giugno 1865 n. 2359). (V 6661/82, mass n 424298; (V 655/82, mass n 418416; (V 6763/81, mass n 417652).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)