Sez. 2, Sentenza n. 1290 del 07/05/1974 (Rv. 369360 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - TESTAMENTO POSTERIORE - IN GENERE -RIPRODUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DA CONSERVARE - NECESSITA - ESCLUSIONE - ULTERIORI DISPOSIZIONI AUTONOMI - CARATTERE INTEGRATIVO O MODIFICATIVO - CONDIZIONI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - TESTAMENTO POSTERIORE - IN GENERE -RIPRODUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DA CONSERVARE - NECESSITA - ESCLUSIONE - ULTERIORI DISPOSIZIONI AUTONOMI - CARATTERE INTEGRATIVO O MODIFICATIVO - CONDIZIONI.*
Il testatore non e obbligato a disporre del suo patrimonio con un testamento unico, e nell'ipotesi in cui abbia disposto in tal modo ed intenda procedere ad aggiunte e modificazioni non e tenuto a riprodurre tutte le Disposizioni gia adottate che intenda conservare, ma puo procedere con Disposizioni scritte autonome. Il carattere integrativo o modificativo di queste ultime puo essere indicato espressamente ovvero puo risultare dalla comparazione tra le diverse Disposizioni secondo la compatibilita delle seconde con le prime o la prevalenza delle ultime sulle precedenti. (V 454'70, mass n 345453; 3380'68 mass n 336427).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 682
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)