Sez. 2, Sentenza n. 454 del 25/02/1970 (Rv. 345453 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - REVOCA DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - INCOMPATIBILITA DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTAMENTO POSTERIORE CON QUELLE DEL TESTAMENTO ANTERIORE - ESTREMI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - REVOCA DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - INCOMPATIBILITA DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTAMENTO POSTERIORE CON QUELLE DEL TESTAMENTO ANTERIORE - ESTREMI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
A norma dell'art 682 cod civ, una disposizione testamentaria deve ritenersi tacitamente revocata quando esiste, tra essa ed altra di data posteriore, incompatibilita oggettiva (impossibilita di dare esecuzione sia all'una che all'altra) o anche solo soggettiva (desumibile volonta del de cuius di revocare, in tutto o in parte, il testamento precedente). Il relativo apprezzamento compete al giudice di merito ed e incensurabile in Cassazione quando del proprio convincimento sia stata data giustificazione con un processo logico interpretativo condotto in conformita delle norme giuridiche. (V 3380-68, massima n 336427).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 682
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)