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Sez. 3, Sentenza n. 11191 del 20/09/1995 Ud. (dep. 15/11/1995) Rv. 203221 - 01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova - Potere del giudice di disporla d'ufficio | Sussistenza anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione di prove - Compito del giudice del dibattimento.
Stato
decisa il 1995-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203221-01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova - Potere del giudice di disporla d'ufficio

Il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna "acquisizione delle prove": il giudice del dibattimento, pur avendo un ruolo di terzietà non deve espletare il suo compito in posizione di totale inerzia e subordinazione; a lui, quindi, qualora sia assolutamente necessario per il perseguimento della finalità del processo penale, compete il potere suppletivo di riequilibrio processuale, atto ad eliminare le carenze derivanti dalla mancata attività di provvedimento istruttorio delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)