Sez. 5, Sentenza n. 15631 del 01/12/2004 Ud. (dep. 27/04/2005) Rv. 232156 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - assunzione di nuovi mezzi di prova | Potere del giudice di provvedere, anche d'ufficio, all'integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. - Ambito di operatività - Assoluta mancanza di richiesta di mezzi probatori - Esclusione.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - assunzione di nuovi mezzi di prova
In tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di integrare, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova presuppone, secondo il disposto dell'art. 507 cod. proc. pen., che "terminata l'acquisizione delle prove" emerga l'assoluta necessità di assumere anche d'ufficio nuovi mezzi di prova. Ne consegue che, ricollegandosi l'iniziativa di integrazione probatoria del giudice alla sussistenza di un "principio" di supporto probatorio suscettibile dell'intervento integrativo, è esclusa dall'ambito di operatività della disciplina di cui all'art. 507 cod. proc. pen. l'ipotesi in cui vi sia assoluta mancanza di mezzi probatori di parte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)