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Sez. L, Sentenza n. 816 del 08/02/1986 (Rv. 444354 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - REGIME ANTERIORE ALL'ART. 9 D.L. 12 SETTEMBRE 1983 N. 463 - COPERTURA DELL'ALIQUOTA COMPLESSIVA EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - SOGGETTI DIVENUTI INVALIDI IN CORSO DI RAPPORTO O ASSUNTI DIRETTAMENTE DELL'IMPRENDITORE COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444354-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - REGIME ANTERIORE ALL'ART. 9 D.L. 12 SETTEMBRE 1983 N. 463 - COPERTURA DELL'ALIQUOTA COMPLESSIVA EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - SOGGETTI DIVENUTI INVALIDI IN CORSO DI RAPPORTO O ASSUNTI DIRETTAMENTE DELL'IMPRENDITORE COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di collocamento obbligatorio ex lege n. 482 del 1968, la aliquota complessiva di cui all'art. 11, primo comma, di tale legge può ritenersi realizzata solo attraverso le assunzioni effettuate su designazione del competente ufficio provinciale del lavoro o per richiesta nominativa nei casi contemplati dall'art. 16, sesto comma, e quindi devono escludersi dal computo quei lavoratori che, sebbene infortunati o comunque astrattamente riconducibili ad una delle categorie protette, siano stati diversamente assunti o a tale condizione di minorazione siano pervenuti nel corso del rapporto di lavoro, come indirettamente conferma anche l'art. 9 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) che ha consentito - per il futuro e con determinate limitazioni - il computo dei cosiddetti invalidi interni. (Conf 4871/85, mass n 442267; (Conf 4559/84, mass n 436457).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 com. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)