Sez. 2, Sentenza n. 4479 del 25/10/1995 Cc. (dep. 23/11/1995) Rv. 203116 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - In genere | Provvedimento cautelare emesso prima dell'entrata in vigore della Legge n. 332 del 1995 - Giudizio di legittimità - Riferimento alla normativa vigente al momento della sua adozione - Necessità - Ragioni - Fattispecie in tema di esigenze cautelari.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - In genere
Ai fini della decisione del ricorso per Cassazione proposto nei confronti di un provvedimento emesso prima dell'entrata in vigore della Legge 8 agosto 1995, n. 332, occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti al momento dell'adozione del provvedimento medesimo, in applicazione del principio "tempus regit actum". (Nella specie la Corte, in applicazione dell'art. 275, terzo comma, cod. proc. pen., nel testo in vigore al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, ha ritenuto legittima l'ordinanza del tribunale della libertà che, decidendo in sede di appello, aveva ritenuto non superata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari che la disposizione predetta, nella precedente lettura, prevedeva anche in relazione al tentativo di estorsione). (Contra sez. 2, C.C. 26 ottobre 1995, Carriola).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)