Sez. L, Sentenza n. 8711 del 16/08/1993 (Rv. 483457 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Divieto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Termine di dieci giorni - Natura ordinatorio - Inosservanza - Effetti.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Divieto di fissazione dell'udienza - Notificazione
Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni concesso all'attore o all'appellante - rispettivamente dagli artt. 415, quarto comma e 435 secondo comma, cod. proc. civ. - per la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ha natura ordinatoria e la sua inosservanza non determina nullità del menzionato atto, sempre che non si risolva in quella del correlato termine minimo di comparizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)