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Sez. 3, Sentenza n. 26039 del 29/11/2005 (Rv. 584829 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE | Termine - Natura ordinatoria - Inosservanza - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584829-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE

In materia di controversie di lavoro, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, comma quarto, cod. proc. civ., non è perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non produce alcuna decadenza né implica la vulnerazione della costituzione del rapporto processuale a condizione che risulti garantito al convenuto il termine per la sua costituzione in giudizio non inferiore ai trenta giorni, come stabilito dal quinto comma della stessa norma (ovvero a quaranta giorni nell'ipotesi prevista dal successivo sesto comma).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)