Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20489 del 03/08/2018 (Rv. 650299 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Violazioni del codice della strada - Sanzioni amministrative - Impugnazione della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria - Denuncia dell’omessa conoscenza dell’atto presupposto - Contestazione del credito sanzionatorio - Natura - Opposizione a verbale di accertamento - Conseguenze - Competenza per materia del giudice di pace - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
L'impugnazione del preavviso d'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973 emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni di norme del codice della strada, con la quale la parte deduca che tale atto costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del verbale di accertamento presupposto e contesti il fatto costitutivo del credito sanzionatorio, deve essere qualificata come opposizione cd. recuperatoria avverso il verbale di accertamento della violazione e rientra, pertanto, nella competenza per materia del giudice di pace ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)