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Sez. 1, Sentenza n. 2680 del 02/06/1989 (Rv. 462968 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE STIPULATO DA UNA CASSA DI SOCCORSO DEL PERSONALE DI AZIENDA DI PUBBLICO TRASPORTO A PROPRIO FAVORE A COPERTURA DEGLI ESBORSI NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI PER MALATTIE ED OPERAZIONI CHIRURGICHE - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462968-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE STIPULATO DA UNA CASSA DI SOCCORSO DEL PERSONALE DI AZIENDA DI PUBBLICO TRASPORTO A PROPRIO FAVORE A COPERTURA DEGLI ESBORSI NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI PER MALATTIE ED OPERAZIONI CHIRURGICHE - VALIDITÀ.*

Con riguardo al contratto di Assicurazione, che una cassa di soccorso del personale di azienda di pubblico trasporto stipuli a proprio favore, a copertura degli esborsi nei confronti degli iscritti per malattie ed operazioni chirurgiche, la validità del contratto stesso non può essere contestata né sotto il profilo del difetto di capacità giuridica dell'assicurata, tenendo conto che anche l'ente pubblico, in quanto munito di personalità, ha capacità giuridica piena, né sotto il profilo dell'incompatibilità del rapporto con le sue finalità istituzionali, considerando che detta copertura assicurativa non integra una delega all'assicuratore dei compiti di assistenza e previdenza verso gli iscritti, ma attiene esclusivamente ai rischi finanziari ad essi correlati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1904, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)