Sez. 3, Sentenza n. 1636 del 25/02/1999 (Rv. 523623 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI DI CONDANNA | Danni conseguenti a comportamenti materiali della P.A. - Condanna di quest'ultima ad un "facere" specifico - Ammissibilità - Limiti.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI DI CONDANNA
Il divieto imposto al giudice ordinario dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E di condannare la P.A. ad un "facere" specifico, non opera nel caso in cui sia stata richiesta al giudice ordinario la rimozione di situazioni materiali riconducibili all'attività della P.A. che si presentino in contrasto con i precetti posti dalla prudenza e dalla tecnica a salvaguardia di diritti soggettivi altrui. In tal caso, infatti, non viene in discussione l'esercizio del potere, normalmente discrezionale, della stessa P.A. ma la necessità del ripristino delle condizioni di legalità per il che non può configurarsi la possibilità di una scelta diversa rispetto a quella costituita da tale ripristino. Nè rileva che l'azione contro la P.A. sia stata proposta a tutela di un diritto suscettibile di affievolimento, quale il diritto di proprietà, ove manchi un provvedimento ablativo idoneo a comprimere o a degradare i diritti dei privati (fattispecie in tema di danni cagionati a proprietà private da lavori di sistemazione stradale).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)