Sez. 2, Sentenza n. 821 del 27/01/1997 (Rv. 502066 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE | Accollo semplice - Nozione - Contratto preliminare di compravendita con accollo semplice di rate di mutuo da parte del promittente acquirente - Configurabilità - Effetti - Obbligo dell'accollante di soddisfare direttamente il creditore o di anticipare le somme necessarie - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE
Nell'accollo semplice (cioè non privativo o liberatorio), mediante una convenzione tra il debitore (accollato) e il terzo (accollante), quest'ultimo si obbliga a pagare, in sostituzione del primo, il creditore (accollatario), senza partecipazione al negozio da parte del creditore medesimo, ma con la possibilità da parte sua di aderirvi successivamente, acquistando il diritto all'adempimento da parte del terzo. Ne consegue la possibilità che, nell'ambito di un contratto preliminare di compravendita, il promittente acquirente, in parziale corrispettivo dell'acquisto, assuma l'obbligo di pagare le rate ancora non scadute relative al rimborso di un mutuo contratto dal promittente venditore, anche con riferimento al periodo antecedente alla stipulazione del contratto di compravendita, né è necessaria l'adesione del creditore, se questa non sia prevista quale condizione dell'efficacia dell'accollo. E a seguito di un siffatto patto di accollo il terzo accollante è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del debito, quanto meno fornendo al debitore accollato i mezzi per effettuare il pagamento al creditore, non potendo pretendere invece di rimborsare all'accollato le somme previamente da lui corrisposte al creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)