Sez. 2, Sentenza n. 2093 del 30/03/1984 (Rv. 434139 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - PRELIMINARE DI VENDITA DI BENE IMMOBILE GRAVATO DA IPOTECA ACCESA A GARANZIE DI UN MUTUO FONDIARIO - CLAUSOLE DI CORRESPONSIONE DI PARTE DEL PREZZO MEDIANTE ACCOLLO DEL MUTUO STESSO DA PARTE DEL COMPRATORE - NATURA - CONFIGURABILITÀ DI DUE PATTUIZIONI, L'UNA RIGUARDANTE LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREZZO E L'ALTRA INTEGRANTE PROMESSE DI ACCOLLO DEL DEBITO DEL VENDITORE VERSO IL MUTUANTE - DISTINZIONI - CONSEGUENZE.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - PRELIMINARE DI VENDITA DI BENE IMMOBILE GRAVATO DA IPOTECA ACCESA A GARANZIE DI UN MUTUO FONDIARIO - CLAUSOLE DI CORRESPONSIONE DI PARTE DEL PREZZO MEDIANTE ACCOLLO DEL MUTUO STESSO DA PARTE DEL COMPRATORE - NATURA - CONFIGURABILITÀ DI DUE PATTUIZIONI, L'UNA RIGUARDANTE LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREZZO E L'ALTRA INTEGRANTE PROMESSE DI ACCOLLO DEL DEBITO DEL VENDITORE VERSO IL MUTUANTE - DISTINZIONI - CONSEGUENZE.*
Nel preliminare di vendita di bene immobile gravato da ipoteca accesa a garanzia di un mutuo fondiario, la clausola di corresponsione di parte del prezzo (corrispondente alla frazione di mutuo concernente il bene) "mediante accollo del mutuo stesso" da parte del compratore racchiude normalmente due pattuizioni - l'una riguardante la Determinazione delle modalità di pagamento del prezzo e l'altra integrante promessa di accollo o accollo semplice del debito del venditore verso il mutuante, sottoposto alla condizione sospensiva della conclusione del contratto definitivo - le quali operano su piani diversi, poiché, mentre gli effetti dell'accollo (configurante un rapporto interno tra debitore e terzo), nel senso dell'effettiva assunzione del debito nei confronti del creditore (accollatario), sono collegati, salva pattuizione contraria, al trasferimento della proprietà, la somma oggetto dell'accollo, in quanto parte del prezzo, è in ogni caso (e cioè anche se l'accollo non diviene operativo) dovuto al venditore che, quindi, ove abbia pagato, in relazione ai termini di rateazione previsti dal contratto di mutuo, una o più rate o addirittura tutte le rate del mutuo anteriormente al trasferimento della proprietà, ha diritto al rimborso dal compratore dell'importo della quota capitale e degli interessi corrisposti al mutuante. (nella specie, il S.C., alla stregua del principio di cui in massima, ha cassato la decisione impugnata che aveva ancorato gli "effetti del mutuo ipotecario" alla data del trasferimento di proprietà, senza distinguere tra Obbligo del compratore di restituire al venditore l'importo delle rate e degli interessi da lui eventualmente pagati all'istituto mutuante ed operatività dell'accollo nei confronti di quest'ultimo).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)