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Sez. 1, Sentenza n. 3914 del 12/03/2012 (Rv. 621498 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Condizioni patrimoniali dell'ex coniuge onerato - Eventi incrementativi eccezionali - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621498-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Ai fini della quantificazione del diritto all'assegno divorzile, non è precluso al giudice di considerare i miglioramenti economici del coniuge obbligato, pur non costituenti naturale e prevedibile sviluppo dell'attività svolta durante la convivenza, qualora essi vengano presi in esame non per individuare il tenore di vita dei coniugi cui ragguagliare l'assegno, ma per valutare se le condizioni patrimoniali dell'obbligato consentano di corrispondere l'assegno divorzile, determinato pur sempre in relazione al tenore di vita dai coniugi goduto durante il matrimonio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la considerazione, operata dal giudice del merito, di una vincita al Superenalotto realizzata dal coniuge obbligato dopo la cessazione della convivenza).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)