Sez. 1, Sentenza n. 20204 del 26/09/2007 (Rv. 601467 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Condizioni patrimoniali dell'ex coniuge onerato - Incrementi configuranti sviluppo naturale e prevedibile di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio - Computabilità - Miglioramenti scaturenti da eventi con carattere di eccezionalità - Irrilevanza - Mutamento dell'attività lavorativa da subordinata a libero-professionale.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Nella determinazione dell'assegno divorzile, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l'assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili, con la conseguenza che non sono valutabili evoluzioni imprevedibili dall'attività lavorativa (come il passaggio da lavoratore dipendente a libero professionista). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non essere collegato alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio il successo economico conseguito dal coniuge onerato, circa dieci anni dopo la cessazione della convivenza matrimoniale, dalla sua attività libero professionale, rispetto alla precedente attività di pubblico dipendente, quale comandante provinciale dei vigili del fuoco).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)