Sez. 3, Sentenza n. 6145 del 27/11/1984 (Rv. 437790 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE LOCATO ALLA PROPRIA ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO - REQUISITI DI TALE ATTIVITÀ - COMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI LAVORO SUBORDINATO.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE LOCATO ALLA PROPRIA ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO - REQUISITI DI TALE ATTIVITÀ - COMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI LAVORO SUBORDINATO.*
Il recesso del locatore per la necessità di destinare l'immobile, adibito ad uso diverso da quello di abitazione, alla propria attività di lavoro, autonomo è consentito, alla stregua del richiamo operato dall'art. 73 della legge n. 392 del 1978 al precedente art. 29 che, a sua volta, fa riferimento alle attività indicate nell'art. 27, solo se quell'attività abbia i caratteri della abitualità e della professionalità i quali sono esclusi - non richiedendo la legge anche l'ulteriore requisito della esclusività - soltanto se la divisata attività sia marginale ed accessoria e non pure qualora il locatore eserciti altra attività professionale (ancorché di lavoro dipendente) compatibile con quella per il cui Esercizio richiede il rilascio dell'immobile. (V 2127/82, mass n 419996).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)