Sez. 2, Sentenza n. 2069 del 07/06/1976 (Rv. 380887 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE - ALTRI VIZI DEL PROCEDIMENTO O DELLA SENTENZA - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE - ALTRI VIZI DEL PROCEDIMENTO O DELLA SENTENZA - CONSEGUENZE.*
L'ultima parte del primo comma dell'art 354 cod proc civ, disponendo che il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice qualora dichiari la nullita della sentenza ai sensi del secondo comma dell'art 161 cod proc civ, si riferisce esclusivamente alla ipotesi di nullita della sentenza prevista da quest'ultima norma, vale a dire all'ipotesi di nullita (rectius: inesistenza) per Mancanza della sottoscrizione del giudice. Negli altri casi, i vizi che comportino nullita del procedimento di primo grado e della successiva sentenza possono solo convertirsi in motivi di gravame, con il conseguente Obbligo del giudice d'appello di decidere la causa nel merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)