Sez. L, Sentenza n. 3720 del 11/08/1977 (Rv. 387378 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER NULLITA DELLA CITAZIONE DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA - DICHIARAZIONE DI NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E DECISIONE DEL PROCESSO NEL MERITO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER NULLITA DELLA CITAZIONE DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA - DICHIARAZIONE DI NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E DECISIONE DEL PROCESSO NEL MERITO.*
Qualora nel giudizio d'appello venga rilevata la nullita, non sanata, della citazione di primo grado, il giudice d'appello non puo rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente indicate negli artt 353 e 354 cod proc civ -, ne puo limitarsi a dichiarare la nullita dell'intero processo - non ricorrendo un caso di inesistenza della prima sentenza - ma deve dichiarare la nullita del giudizio di primo grado e decidere nel merito. Cio in quanto i vizi degli Atti processuali di primo grado si convertono in motivi di gravame. (V 3232/73, mass n 377064; (Conf 2069/76, mass n 380887; (contra 2418/66, mass n 324676; (contra 3494/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)