Sez. 2, Sentenza n. 2891 del 12/04/1988 (Rv. 458478 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - MANCANZA DI DETERMINAZIONE ESPRESSA - MANCANZA DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE - NULLITÀ DEL CONTRATTO.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - MANCANZA DI DETERMINAZIONE ESPRESSA - MANCANZA DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE - NULLITÀ DEL CONTRATTO.*
Quando le parti abbiano dichiarato nel contratto preliminare o definitivo di compravendita di riservarsi la fissazione del corrispettivo senza alcuna indicazione delle modalità della futura Determinazione, il prezzo non può considerarsi ancora determinato, né determinabile ai sensi dell'art. 1474 cod. civ. con la conseguenza che, se in seguito non sia raggiunto l'accordo sull'ammontare del prezzo stesso o se tale Determinazione non sia più possibile, il contratto deve ritenersi nullo, o comunque definitivamente non perfezionato e insuscettibile, quindi, di acquistare Rilevanza giuridica. (V 1427/70).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)