Sez. 1 - , Ordinanza n. 34740 del 31/12/2019 (Rv. 656441 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Nullità delle clausole di rinvio agli usi - Nullità delle clausole che prevedono interessi usurari - Retroattività - Esclusione - Sostituzione della clausola nulla con la disciplina legale - Retroattività - Esclusione.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
Le norme che prevedono la nullità delle clausole negoziali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della legge n. 154 del 1992, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, non sono retroattive, al pari di quelle in materia di interessi usurari e tale irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale dettata dal legislatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)