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Sez. 1, Sentenza n. 28302 del 21/12/2005 (Rv. 585489 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Previsione normativa della nullità delle clausole di rinvio alle condizioni usualmente praticate e delle clausole prevedenti interessi usurari - Retroattività - Esclusione - Sostituzione della clausola nulla con la disciplina legale - Retroattività - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585489-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, non sono retroattive, alla pari della disciplina in materia di usura. L'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal Legislatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Legge 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)