diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 19639 del 07/10/2005 (Rv. 583530 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Ordinanza del giudice d'appello ammissiva di consulenza tecnica d'ufficio - Successiva dichiarazione di estinzione del giudizio di appello - Inclusione dell'ordinanza predetta tra i provvedimenti modificativi degli effetti della sentenza impugnata - Esclusione - Conseguenza.
Stato
decisa il 2005-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583530-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Il provvedimento con cui il giudice del gravame dispone una consulenza tecnica d'ufficio è, per sua natura, revocabile e funzionale allo svolgimento di un'attività istruttoria, e non ha un contenuto decisorio bensì meramente ordinatorio. Ne consegue che, nel caso in cui il giudizio d'appello venga successivamente dichiarato estinto per mancata riassunzione nel termine all'uopo fissato, l'ordinanza ammissiva del predetto accertamento peritale non può farsi rientrare tra i provvedimenti pronunciati nel corso del procedimento estinto, menzionati nell'art. 338 cod. proc. civ., che modificano la sentenza impugnata, e pertanto non preclude il passaggio in giudicato di quest'ultima in conseguenza dell'estinzione del giudizio di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)