Sez. 2, Sentenza n. 650 del 23/01/1991 (Rv. 470630 - 01)
Procedimento civile - Sospensione del processo. | In genere - Provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. - Contenuto ordinatorio - Provvedimento di sospensione - Contenuto in sentenza decisiva di parte delle domande - Successiva dichiarazione di estinzione del giudizio - Inclusione dell'ordinanza di sospensione fra i provvedimenti di cui all'art. 338 cod. proc. civ. - Esclusione - Conseguenza.
Procedimento civile - Sospensione del processo.
Il provvedimento con cui sia disposta la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., essendo diretto soltanto a regolare l'attività processuale al fine di evitare eventuali contrasti di giudicati, non ha un contenuto decisorio bensì meramente ordinatorio, anche quando le ragioni che lo giustificano siano espresse in una coeva sentenza con la quale il giudice dopo avere deciso una o più delle domande proposte, ritenga di non poter decidere le altre rispetto alle quali il processo deve essere sospeso. Ne consegue che nel caso in cui il processo venga successivamente dichiarato estinto per mancata riassunzione nel termine all'uopo fissato, l'ordinanza di sospensione non può farsi rientrare tra i provvedimenti pronunciati nel corso del procedimento estinto, menzionati nell'art. 338 cod. proc. civ., che modificano la sentenza impugnata, e pertanto non preclude il passaggio in giudicato di quest'ultima in conseguenza dell'estinzione del giudizio di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)