Sez. L, Sentenza n. 2674 del 27/05/1978 (Rv. 392050 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - CREDITI DI LAVORO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA NEL CORSO DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DIPENDENTI DEGLI APPALTATORI PRIVATI DELLA GESTIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO).*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - CREDITI DI LAVORO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA NEL CORSO DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DIPENDENTI DEGLI APPALTATORI PRIVATI DELLA GESTIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO).*
Il principio della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il corso del rapporto opera solo per i rapporti assistiti dalla garanzia di stabilita, ossia regolati da disciplina subordinante la validita della risoluzione a circostanze obiettive e predeterminate ed affidante al giudice i poteri di sindacare dette circostanze e di rimuovere gli effetti del licenziamento. Illegittimo. Tale stabilita si verifica di regola quando siano applicabili le leggi n 604 del 1966 e 300 del 1970; o leggi speciali o specifiche pattuizioni, che diano al lavoratore una tutela di pari intensita. (nella specie e stata ritenuta incensurabile la sentenza del merito, che aveva escluso la stabilita del rapporto di lavoro dei dipendenti degli appaltatori privati della gestione delle imposte di consumo, non essendo applicabile il DLCPS 31 gennaio 1947 n 135, concernente i soli addetti al servizio delle imposte di consumo dipendenti direttamente dai comuni). (Conf 1268/76, mass n 379956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 31/01/1947 num. 135, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)