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Sez. 1, Sentenza n. 3871 del 03/12/1968 (Rv. 337343 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - OBBLIGHI E RESPONSABILITA - NUOVE OPERAZIONI DEI SOCI LIQUIDATORI - RIFERIBILITA ALLA SOCIETA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337343-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - OBBLIGHI E RESPONSABILITA - NUOVE OPERAZIONI DEI SOCI LIQUIDATORI - RIFERIBILITA ALLA SOCIETA - ESCLUSIONE.*

La societa regolarmente sciolta continua a sopravvivere, come soggetto collettivo, pur dopo la messa in liquidazione, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attivita sociale. Pertanto, allorche i soci liquidatori, invece di eseguire attivita di liquidazione, compiano nuove operazioni, queste fanno capo unicamente e personalmente ai soci liquidatori medesimi e non sono riferibili alla societa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2279

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)