Sez. 1, Sentenza n. 3871 del 03/12/1968 (Rv. 337343 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - OBBLIGHI E RESPONSABILITA - NUOVE OPERAZIONI DEI SOCI LIQUIDATORI - RIFERIBILITA ALLA SOCIETA - ESCLUSIONE.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - OBBLIGHI E RESPONSABILITA - NUOVE OPERAZIONI DEI SOCI LIQUIDATORI - RIFERIBILITA ALLA SOCIETA - ESCLUSIONE.*
La societa regolarmente sciolta continua a sopravvivere, come soggetto collettivo, pur dopo la messa in liquidazione, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attivita sociale. Pertanto, allorche i soci liquidatori, invece di eseguire attivita di liquidazione, compiano nuove operazioni, queste fanno capo unicamente e personalmente ai soci liquidatori medesimi e non sono riferibili alla societa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2279
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)