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Sez. 3, Sentenza n. 365 del 08/02/1974 (Rv. 368035 - 01)

SOCIETA - IN GENERE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - NUOVE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA MESSA IN LIQUIDAZIONE - RESPONSABILITA PERSONALE DEI SOCI LIQUIDATORI.*
Stato
decisa il 1974-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368035-01

SOCIETA - IN GENERE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - NUOVE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA MESSA IN LIQUIDAZIONE - RESPONSABILITA PERSONALE DEI SOCI LIQUIDATORI.*

La societa regolarmente sciolta continua a sopravvivere, come soggetto collettivo, pur dopo la messa in liquidazione, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attivita sociale; pertanto, allorche i soci liquidatori, invece di eseguire attivita di liquidazione, compiono nuove operazioni, queste fanno capo unicamente e personalmente ai soci liquidatori medesimi e non sono riferibili alla societa. (Conf 3871'68, mass n 337343).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2279

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)