Sez. 3, Sentenza n. 365 del 08/02/1974 (Rv. 368035 - 01)
SOCIETA - IN GENERE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - NUOVE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA MESSA IN LIQUIDAZIONE - RESPONSABILITA PERSONALE DEI SOCI LIQUIDATORI.*
SOCIETA - IN GENERE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - NUOVE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA MESSA IN LIQUIDAZIONE - RESPONSABILITA PERSONALE DEI SOCI LIQUIDATORI.*
La societa regolarmente sciolta continua a sopravvivere, come soggetto collettivo, pur dopo la messa in liquidazione, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attivita sociale; pertanto, allorche i soci liquidatori, invece di eseguire attivita di liquidazione, compiono nuove operazioni, queste fanno capo unicamente e personalmente ai soci liquidatori medesimi e non sono riferibili alla societa. (Conf 3871'68, mass n 337343).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2279
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)