Sez. L - , Ordinanza n. 25737 del 15/10/2018 (Rv. 651191 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Comunicazioni prescritte dall'art. 1, comma 7, della l. n. 223 del 1991 - Indicazione generica dei criteri di scelta dei lavoratori e delle modalità della rotazione - Illegittimità - Valutazione in astratto ed "ex ante" - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., la verifica dell'adeguatezza della comunicazione ex art. 1, comma 7, della l. n. 223 del 1991 - sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione - deve essere condotta con valutazione in astratto ed "ex ante", e non in concreto ed "ex post", dovendo assolvere alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell'esercizio del potere del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva considerato generici i criteri riferiti alla "professionalità ", "fungibilità " e "poliprofessionalità " dei lavoratori, in assenza di parametri concreti ai quali ancorare la relativa verifica).
Riferimenti normativi: Legge 23/09/1991 num. 223 art. 1 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)