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Sez. L, Sentenza n. 19618 del 26/09/2011 (Rv. 619106 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Comunicazioni prescritte dall'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991 - Operatività - Doppio piano di tutela delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - Violazione delle regole del procedimento - Mancata comunicazione e indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori - Illegittimità del provvedimento autorizzativo dell'integrazione salariale.
Stato
decisa il 2011-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619106-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991 nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 7, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)