Sez. L, Sentenza n. 28112 del 31/10/2024 (Rv. 672603-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE | Lavoro a progetto - Disciplina speciale per il settore dei call center outbound - Art. 61 del d. lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall'art. 24-bis, comma 7, del d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, ratione temporis vigente - Deroga alle regole per i contratti a progetto - Esclusione - Rinvio alla contrattazione collettiva per individuare la base del corrispettivo - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE
In tema di contratto di lavoro a progetto, l'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall'art. 24-bis, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, ratione temporis vigente, ha introdotto - in relazione al settore delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound - una disciplina la cui specialità va rinvenuta nella delega alla contrattazione collettiva nazionale per l'individuazione della base del corrispettivo, ma non in una deroga alle regole che consentono l'utilizzo di tale tipologia contrattuale, comprensive del collegamento funzionale a un risultato finale e della specificità del progetto.
Decreto Legisl. 28/06/2003 num. 276 art. 61, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 24 bis com. 7, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)