Sez. L - , Ordinanza n. 9471 del 04/04/2019 (Rv. 653455 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE | Lavoro a progetto - Regime sanzionatorio ex art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 nel testo anteriore alle modifiche ex l. n. 92 del 2012 - Assenza di specifico progetto - Accertamento sulla natura del rapporto - Esclusione - Contrasto con l'art. 41, comma 1, Cost. - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE
In tema di contratto a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69, comma 1, del d.lgs n. 276 del 2016 (nel testo "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012) in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso - determinante l'automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto - non contrasta con il principio di "indisponibilità del tipo", posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l'art. 41, comma 1, Cost., in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore.
Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 61, Costituzione art. 41 com. 1, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)