Sez. L, Sentenza n. 8853 del 18/06/2002 (Rv. 555163 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Presentazione di giustificazioni scritte da parte del lavoratore - Omessa richiesta di essere sentito di persona - Consumazione del diritto di difesa dello stesso - Richiesta avanzata oltre il termine di cinque giorni - Obbligo del datore di lavoro di sentire di persona il lavoratore - Insussistenza - Manifestazione di disponibilità ad aderire ad una successiva richiesta del lavoratore - Mancata presentazione del lavoratore - Obbligo del datore di lavoro di valutare le giustificazioni addotte - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Allorquando il lavoratore, destinatario di una contestazione di addebiti, svolga le proprie difese in forma scritta nel termine di cinque giorni all'uopo previsto e non chieda contestualmente di essere sentito di persona, ma avanzi tale richiesta successivamente, non è configurabile un suo diritto ad essere ascoltato né un correlativo obbligo del datore di lavoro, e, nel caso in cui questi abbia manifestato la propria disponibilità, quale espressione di una discrezionale scelta aziendale, ad accedere alla tardiva richiesta del lavoratore di essere ascoltato, e il lavoratore non si presenti, la determinazione del datore di lavoro di non aderire alla richiesta di fissazione di un nuovo incontro, indipendentemente dalla giustificatezza delle ragioni addotte dal lavoratore a fondamento della sua nuova richiesta, non concretizza violazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)