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Sez. 5, Ordinanza n. 2380 del 24/01/2024 (Rv. 670146-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA ICI | Avviso di accertamento - Notificazione nel domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Possibilità di notificare direttamente alla persona fisica che rappresenta la società ex art. 145 c.p.c. - Sussistenza - Condizioni. TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - In genere.
Stato
decisa il 2024-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670146-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA ICI

In tema di ICI, l'obbligo di notificazione dell'avviso di accertamento presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la facoltà, prevista ex art. 145 c.p.c., di eseguire la notificazione alla società, in alternativa a quella nella sede, direttamente alla persona fisica del legale rappresentante, ove dal tenore dell'atto questi risulti chiaramente individuato o sia comunque chiaramente individuabile e risulti altresì univocamente individuabile l'ente quale effettivo destinatario dell'atto tributario.

Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)