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Sez. 2, Sentenza n. 3564 del 11/12/1972 (Rv. 361544 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - CANCELLAZIONE DELLE ESPRESSIONI - RISARCIMENTO DEL DANNO - POTERE DEL GIUDICE - MANCATO ESERCIZIO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361544-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - CANCELLAZIONE DELLE ESPRESSIONI - RISARCIMENTO DEL DANNO - POTERE DEL GIUDICE - MANCATO ESERCIZIO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Il giudice puo omettere sia di disporre la cancellazione delle frasi sconvenienti, sia di assegnare alla parte offesa una somma a titolo di risarcimento se, nonostante il carattere denigratorio delle espressioni, queste siano state usate nel convincimento che valessero ad asseverare le tesi difensive prospettate nella causa. (nella specie, la parte intendeva dimostrare l'incompatibilita, nello avversario, all'Esercizio di una carica sindacale presso alcune societa, mediante riferimenti al passato della persona). (V 1955'69, mass n 341125).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)