Sez. 1, Sentenza n. 1955 del 31/05/1969 (Rv. 341125 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - ESPRESSIONI OFFENSIVE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI - ART. 89 COD.PROC. CIV. E ART. 598 COD.PEN. - RAPPORTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - ESPRESSIONI OFFENSIVE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI - ART. 89 COD.PROC. CIV. E ART. 598 COD.PEN. - RAPPORTI.*
L'art. 89 cod.proc.civ. distingue le espressioni sconvenienti da quelle offensive, e per queste ultime opera una ulteriore distinzione, a seconda ch'esse riguardino o meno l'oggetto della causa. Ma, mentre in ogni ipotesi la norma demanda al giudice il potere di disporre la cancellazione delle espressioni medesime, essa riconosce alla parte offesa il diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, solo quando le espressioni non riguardano l'oggetto della causa. Il piu ampio contenuto dell'art.598 cod.pen. che, per l'assegnazione di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, richiede solo che le frasi offensive concernano l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo, non puo prevalere su quello dell'art. 89 cod.proc.civ., non tanto perche quest'ultima norma e posteriore, quanto e soprattutto perche la norma del codice di procedura civile e specifica per il processo civile, e pertanto l'ambito di applicazione dell'art. 598 cod.pen. resta limitato a processo penale ed a quello dinanzi all'autorita amministrativa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)