Sez. 1, Sentenza n. 2553 del 20/11/1995 Ud. (dep. 07/03/1996) Rv. 204068 - 01
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Esami a richiesta di parte - Testimoni | Indicazione specifica delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testi - Coincidenza delle circostanze con il capo di imputazione - Necessità della indicazione - Esclusione - Riferimento al capo di imputazione - Sufficienza - Fattispecie.
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Esami a richiesta di parte - Testimoni
L'indicazione specifica e diretta delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testi è necessaria solo quando le circostanze si discostino dal capo d'imputazione, ampliandosi la tematica che si intende proporre nella istruttoria dibattimentale. (Nel caso corrente sottoposto all'esame della Suprema Corte, il fatto, oggetto di imputazione, era caratterizzato da unicità di condotta e di evento, e riguardava un solo episodio. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, nella lista testimoniale presentata dal P.M., l'oggetto della prova era stato legittimamente condensato sulla proposizione "deporranno sulle circostanze di fatto di cui al capo di imputazione").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)