Sez. L, Sentenza n. 28 del 05/01/1980 (Rv. 403393 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - ATTI DISCRIMINATORI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ATTI DELL'IMPRENDITORE - NULLITA PER ILLICEITA DEL MOTIVO DETERMINANTE EX ARTT 4 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 E 15 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA AL LICENZIAMENTO DEI DIRIGENTI - LIMITI - INOSSERVANZA DA PARTE DEL DIRIGENTE DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DALL'IMPRENDITORE SULLA BASE DI SCELTE DISCREZIONALI DI NATURA ECONOMICA - LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE MEDESIMO - LEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - ATTI DISCRIMINATORI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ATTI DELL'IMPRENDITORE - NULLITA PER ILLICEITA DEL MOTIVO DETERMINANTE EX ARTT 4 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 E 15 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA AL LICENZIAMENTO DEI DIRIGENTI - LIMITI - INOSSERVANZA DA PARTE DEL DIRIGENTE DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DALL'IMPRENDITORE SULLA BASE DI SCELTE DISCREZIONALI DI NATURA ECONOMICA - LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE MEDESIMO - LEGITTIMITA.*
L'applicabilita degli artt 4 della legge n 604 del 1966 sulla disciplina dei licenziamenti e 15 dello statuto dei lavoratori, che prevedono la nullita di Atti giuridici compiuti dallo imprenditore per illiceita del motivo determinante, anche al licenziamento dei dirigenti, non esclude la legittimita del licenziamento intimato allo stesso, ove il motivo di discriminazione o rappresaglia non sussista o non sia il solo motivo determinante, essendosi in presenza di comportamenti costituenti inadempimento di specifici obblighi legali o contrattuali. E, pertanto, legittimo il licenziamento del dirigente determinato dall'inosservanza da parte di quest'ultimo delle direttive impartite dall'imprenditore sulla base di scelte discrezionali di natura economica. (V 3781/77, mass n 387453).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)