Sez. L, Sentenza n. 3781 del 17/08/1977 (Rv. 387453 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO DI UN DIRIGENTE PER RAGIONI DI CREDO POLITICO O RELIGIOSO O PER MOTIVI SINDACALI - NULLITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO DI UN DIRIGENTE PER RAGIONI DI CREDO POLITICO O RELIGIOSO O PER MOTIVI SINDACALI - NULLITA.*
Gli artt 4 della legge n 604 del 1966 sulla disciplina dei licenziamenti individuali e l'art 15 dello statuto dei lavoratori, che prevedono la nullita di Atti giuridici compiuti dall'imprenditore per illiceita del motivo determinante, sono applicabili anche ai licenziamenti dei dirigenti, che possono essere intimati con preavviso a norma dell'art 2118 cod civ, e, pertanto, puo essere dichiarato nullo il licenziamento di un dirigente, determinato da ragioni di credo politico o di fede religiosa o dall'appartenenza ad un Sindacato o dalla partecipazione ad attivita sindacali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)