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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22292 del 15/10/2020 (Rv. 659147 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 – Trattazione da parte di magistrato diverso dal presidente del tribunale – Invalidità dell’ordinanza – Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659147-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, l'ordinanza emessa dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale non è affetta da nullità, non essendo configurabili all'interno dello stesso ufficio questioni di competenza tra il suo presidente ed i giudici che sono in servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia del 2006 num. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)