Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22292 del 15/10/2020 (Rv. 659147 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 – Trattazione da parte di magistrato diverso dal presidente del tribunale – Invalidità dell’ordinanza – Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, l'ordinanza emessa dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale non è affetta da nullità, non essendo configurabili all'interno dello stesso ufficio questioni di competenza tra il suo presidente ed i giudici che sono in servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia del 2006 num. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)