Sez. 6 - 1, Sentenza n. 25799 del 14/12/2016 (Rv. 642307 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari - Sospensione della revoca in sede di impugnazione - Decreto di espulsione - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di immigrazione, la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari non può costituire presupposto fondante la legittimità del provvedimento di espulsione allorché, a seguito dell’impugnazione ex art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, il giudice ordinario competente ex art. 5 del d.lgs. citato ne abbia sospeso l’efficacia esecutiva, atteso che il sindacato giurisdizionale sull’espulsione deve limitarsi all’esame dell’esistenza e dell’efficacia del provvedimento che ha rimosso il precedente titolo di soggiorno, non estendendosi alla valutazione dei presupposti della revoca.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)