Sez. 2 - , Sentenza n. 26358 del 19/11/2020 (Rv. 659685 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE | Consulente tecnico d'ufficio - Tardività dell’istanza di ricusazione – Mancata liquidazione dei compensi – Impugnabilità con l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 – Ammissibilità – Fondamento.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE
L'istanza di ricusazione di un consulente tecnico d'ufficio può essere proposta esclusivamente entro il termine di cui all'art.192 c.p.c., ossia prima dell'affido di incarico, con conseguente impossibilità fattuale di esecuzione d'opera professionale da parte dell'ausiliario, ove l'istanza sia tempestiva. Ne deriva che, in presenza di un'istanza formulata oltre il termine prescritto, può trovare applicazione solo il potere sostitutivo del giudice, a mente dell'art. 196 c.p.c., e l'attività del consulente che sia stata già espletata legittima costui, nel caso non sia stato soddisfatto del suo compenso, ad impugnare il diniego di liquidazione con lo speciale procedimento di cui all'art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 192, Cod. Proc. Civ. art. 196, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)